La data della fattura differita può coincidere con quella dell’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento, oppure può coincidere con l’ultimo giorno del mese, ma è necessario in questo caso che l’invio allo Sdi sia contestuale alla data della fattura. Dopo l’emanazione della circolare 14/E/2019 dello scorso 17 giugno la questione della data della fattura differita (da indicare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file) sta creando non pochi problemi operativi alle imprese ed ai loro consulenti, poiché nell’era della fattura cartacea si era soliti indicare nella fattura differita l’ultimo giorno del mese di riferimento (quello in cui sono stati emessi i Ddt per la consegna dei beni), con conseguente liquidazione del relativo debito dell’Iva nella liquidazione di “competenza”.
Con l’avvento della fattura elettronica, i termini di emissione della fattura differita, così come i termini di annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento), non sono mutati, ma la gestione operativa delle stesse presenta differenti riflessi, dovendo inviare la fattura tramite Sdi.
L’Agenzia delle entrate, con la citata circolare 14/E/2019, ha fornito i seguenti chiarimenti:
– la data della fattura (da indicare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file) è valorizzata indicando la data dell’ultima operazione effettuata nel mese (quindi con la data dell’ultimo Ddt emesso);
– la fattura differita può essere trasmessa allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni che intercorrono tra il 1° ed il 15 del mese successivo.
Recentemente Assosoftware ha pubblicato sul proprio sito internet alcune Faq che sono frutto di interlocuzione con l’Agenzia delle entrate, e tra queste vi è anche un chiarimento in merito alla data della fattura differita.
Secondo quanto si legge nella Faq, qualora nel corso del mese siano eseguite più operazione, fermo restando che nella fattura dovranno risultare le date di effettuazione delle stesse (ricavabili dai Ddt), nel campo “Data” della fattura può essere indicata alternativamente:
a) la data di predisposizione e contestuale invio allo Sdi (“data emissione”), fermo restando che potrà essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione e quella di invio allo Sdi;
b) la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese; “preferibilmente” la data dell’ultima operazione come indicato nella circolare 14/E/2019.
Link per approfondimenti alle Faq di Assosoftware
Fonte: www.ecnews.it
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